(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
             Adige n. 40/Sez. Gen. del 1° ottobre 2020) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Visto l'art. 53 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente   della
Provincia emana con proprio decreto i  regolamenti  deliberati  dalla
Giunta; 
  Visto l'art. 54, comma  l,  numero  1,  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale e'
competente a deliberare i regolamenti per  l'esecuzione  delle  leggi
approvate dal consiglio provinciale; 
  Vista la deliberazione n. 1347 di data 11 settembre  2020,  con  la
quale la Giunta provinciale ha approvato le modifiche al decreto  del
Presidente della Provincia del 30 luglio 2010, n. 20-52/Leg; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della  Provincia
                    30 luglio 2010, n. 20-52/Leg. 
 
  1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente
della Provincia 30 luglio 2010,  n.  20-52/Leg  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «b) eta' non inferiore agli  anni diciotto  e  non  superiore  ai
ventotto, elevata a trentasette anni per gli appartenenti  da  almeno
un anno ai corpi volontari previsti dall'art. 1, quarto comma, numero
2), della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizi antincendi),
o da almeno  un  anno  al  personale,  anche  volontario,  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.».