(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/Sez. Gen. del 1° ottobre 2020) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l'art. 54, comma l, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; Vista la deliberazione n. 1347 di data 11 settembre 2020, con la quale la Giunta provinciale ha approvato le modifiche al decreto del Presidente della Provincia del 30 luglio 2010, n. 20-52/Leg; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modificazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2010, n. 20-52/Leg. 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2010, n. 20-52/Leg e' sostituita dalla seguente: «b) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai ventotto, elevata a trentasette anni per gli appartenenti da almeno un anno ai corpi volontari previsti dall'art. 1, quarto comma, numero 2), della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizi antincendi), o da almeno un anno al personale, anche volontario, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».